
Il credito di imposta previsto dal Decreto Rilancio in fase di pubblicazione è a vantaggio di imprese e lavoratori autonomi.
È un credito cedibile e ne beneficeranno anche gli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito e sarà utilizzabile in compensazione o nella dichiarazione dei redditi.
Riguarderà tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 ma tutte le attività di impresa e professionali che abbiano avuto un calo del fatturato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Il credito di imposta torna ad essere del 60% e non del 100% come era stato annunciato nel giorni passati dal ministro Gualtieri.
Ma vediamo nel dettaglio:
sarà un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da:
- esercenti attività di impresa
- esercenti attività di arti e professioni
che abbiano ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente ossia nell’anno 2019.
I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:
- industriale
- commerciale
- artigianale
- agricola
- di interesse turistico
- o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.
La misura del credito del credito dovrebbe spettare ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo delle locazioni versate nel periodo 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio i soggetti locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente, requisito invece non necessario per le strutture alberghiere alle quali il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Va precisato che si prevede una non cumulabilità del credito in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), che ricordiamo prevedeva un credito di imposta per i soli immobili cat. C/1.
Queste le modalità di fruizione del credito:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
- al posto dell’utilizzo diretto si può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per tutte le disposizioni applicative si sottolinea che entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto si provvederà con provvedimento della Agenzia delle Entrate