Adesso è chiaro: per la cedolare secca a canone concordato è d’obbligo il timbro delle associazioni.

Quasi un anno di perplessità sulla cedolare secca a canone concordato sono state risolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che scioglie il nodo.
I dubbi erano sorti a cavallo tra il 2017 e il 2018, quando Confabitare chiese chiarimenti riguardo l’articolo 1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017.

Il passaggio incriminato è il seguente.

“[…]Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali […]”

I dubbi sulla cedolare secca a canone concordato

In sostanza, Confabitare solleva tre questioni riguardo la cedolare secca a canone concordato.

  • Se per i contratti di affitto a canone concordato è obbligatoria la validazione (cioè il timbro) di almeno una delle associazioni firmatarie dell’accordo;
  • Se l’Agenzia delle entrate è tenuta alla registrazione dei contratti di locazione a canone concordato non muniti dell’attestazione e se, successivamente, potrà svolgere verifiche sulla loro regolarità;
  • E se i Comuni -e lo Stato- debbano concedere comunque i benefici fiscali del canone concordato anche ai soggetti che non hanno richiesto l’attestazione di conformità.

Il chiarimento ufficiale del MIT sulla cedolare secca a canone concordato

Il Ministero ha risposto ufficialmente alle perplessità sollevate sul canone concordato, chiarendo la questione.

  • È facoltativo il ricorso alle organizzazioni sindacali per quanto concerne la definizione del canone;
  • C’è l’obbligo di fornire attestazione della rispondenza del contratto sia per il contenuto economico e normativo che per quanto concerne il profilo delle agevolazioni fiscali. Pertanto l’organizzazione sindacale deve attestare l’idoneità (ed è indifferente se associazione di proprietari o inquilini purché firmataria dell’accordo locale);
  • L’obbligo è necessario per documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ed accertare i contenuti per l’accordo locale, nonché i presupposti per accedere alle agevolazioni;
  • Si concretizza per i contraenti l’obbligo di acquisire l’attestazione per dimostrare, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate

Il chiarimento del MIT sul canone concordato in parole semplici

Cerchiamo di spiegare in parole semplici cosa indica il Ministero riguardo la corretta stipula dei contratti di affitto a canone concordato.

Seppur non sia necessario ricorrere alle associazioni di categoria per determinare il canone, è assolutamente obbligatorio che le stesse associazioni applichino un timbro di validità sui contratti. In pratica occorre uno strumento di accertamento riguardo la conformità, che è -appunto- il timbro. La verifica assicura i presupposti per l’accesso all’agevolazione fiscale e la sussistenza degli elementi perché questa si applichi. La validazione mette tutti tranquilli anche in caso di accertamenti.

In buona sostanza il canone concordato può essere determinato senza le associazioni ma è d’obbligo il loro ok tramite il timbro. Validazione che avviene solo se il contratto è conforme agli accordi Comuni-Associazioni e ne rispetta tutti i parametri.

 

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