La riforma degli articoli 561 e 563 c.c.: più certezza per gli acquirenti, limiti per i legittimari

La riforma degli articoli 561 e 563 del Codice Civile, introdotta con la legge n. 80/2005, ha modificato profondamente il rapporto tra tutela dei legittimari (es. figli o coniuge) e sicurezza dei terzi acquirenti di beni provenienti da donazioni.

Cosa prevedevano le norme prima della riforma?

I legittimari potevano agire in riduzione contro le donazioni lesive della loro quota ereditaria anche contro i successivi acquirenti, senza un termine preciso. Questo creava incertezza: chi comprava un immobile da un donatario rischiava di perderlo anche dopo molti anni.

Le novità introdotte con la riforma:

L’azione contro i terzi acquirenti è limitata a 20 anni dalla trascrizione della donazione.

È necessaria l’escussione preventiva del donatario: il legittimario può agire contro il terzo solo se il donatario non può restituire.

Il terzo acquirente può evitare la restituzione del bene pagando l’equivalente in denaro.

I legittimari possono interrompere il termine di 20 anni presentando un atto di opposizione alla donazione, da notificare e trascrivere.

Obiettivo della riforma

Equilibrare il diritto dei legittimari alla loro quota con la necessità di garantire certezza nei trasferimenti immobiliari. Chi compra un bene donato, trascorsi 20 anni (salvo opposizione), è più tutelato,n sintesi:

La riforma ha posto dei limiti chiari alle azioni dei legittimari, rafforzando la posizione degli acquirenti di beni donati e rendendo il sistema più stabile e prevedibile.

 

 

 

 

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