La presentazione della domanda ex art. 36-bis TUE (sanatoria semplificata Salva Casa) determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione degli atti precedenti riguardanti gli stessi manufatti, e l’obbligatorietà per il comune di istituire un procedimento del tutto nuovo e autonomo.

  1. Sanatoria / tolleranze per difformità edilizie minori

Si interviene su “piccole difformità”: ad esempio tramezzi spostati, finestre posizionate diversamente, opere non strutturali. Le tolleranze costruttive (cioè quanto puoi discostarti dal titolo edilizio originale) sono ampliate:

≤ 60 m² → tolleranza 6%

61-100 m² → 5%

101-300 m² → 4%

301-500 m² → 3%

> 500 m² → 2%

Vengono aumentate le “tolleranze esecutive” per lavori realizzati entro il 24 maggio 2024.

  1. Edilizia libera e integrazione normativa

Alcune opere diventano “edilizia libera” (quindi più semplici da realizzare): ad esempio vetrate panoramiche amovibili (VePA) anche per porticati, tende/pergole addossate o annesse purché non chiudano spazi stabilmente. Semplificazione delle procedure: viene superato (almeno per gli abusi minori) il requisito della “doppia conformità” (ovvero che l’intervento fosse conforme sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda).

  1. Stato legittimo, cambio di destinazione d’uso, semplificazioni

Il concetto di “stato legittimo” dell’immobile viene ridefinito: ad esempio possono essere utilizzati titoli edilizi precedenti in modo semplificato. Il cambiamento di destinazione d’uso di unità singole è semplificato (meno opere, più flessibilità) in certi casi.

  1. Entrata in vigore e conversione in legge

Il decreto è diventato legge con la conversione della fiducia in parlamento. È entrato in vigore (o sarà operativo) da 29 luglio 2024 per alcuni articoli. Quali aspetti è bene considerare (e dove può avere impatto su di te) Anche se è presentato come non un condono “di massa”, alcune opposizioni lo criticano come tale, per la facilità di sanare irregolarità edilizie. Non tutte le difformità sono sanabili: vanno valutate la natura (“lievi” difformità), la dimensione dell’intervento, la destinazione d’uso, le normative locali (urbanistiche, paesaggistiche).

Se possiedi un immobile che ha difformità, è importante verificare se:

l’intervento è entro la soglia della tolleranza prevista;

le opere non riguardano strutture portanti o zone vincolate in modo rigoroso;

la domanda di sanatoria è compatibile con la normativa locale vigente.

Se stai pensando di vendere , o se hai un immobile in condominio, o lo vuoi destinare a locazione turistica: questo decreto può avere impatti potenzialmente utili, perché regolarizza più facilmente alcune posizioni, ma anche rischi se la documentazione non è a posto. Se l’immobile è in zona sottoposta a vincolo paesaggistico / storico / ambientale, le norme locali/regionali possono prevedere restrizioni che questo decreto non “annulla”. I costi per sanare sono ridotti rispetto al passato per alcune sanzioni: ad esempio per la SCIA in sanatoria la sanzione massima è stata ridotta. A te che hai …” (Ecco perché potrebbe essere rilevante per te) Immagina che tu abbia (se vuoi, possiamo inserirlo espressamente): un appartamento in condominio, di superficie intorno ai 80-100 m², con qualche modifica interna fatta tempo fa (spostamento di tramezzo, apertura di nuova finestra), oppure un sottotetto non completamente sanato. Con la nuova soglia di tolleranza al 5% per 60-100 m², potresti essere in grado di sanare quella modifica interna senza dover tornare al permesso originale. Se hai installato vetrate amovibili o tende/pergola su balcone o porticato, potresti rientrare tra gli interventi di edilizia libera, quindi con procedura più semplice. Se vuoi cambiare destinazione d’uso (es: da ufficio a abitazione) o regolarizzare il sottotetto, potresti sfruttare le semplificazioni. Se vuoi vendere o affittare, avere una situazione “regolare” aiuta a evitare blocchi o contestazioni da parte dell’acquirente/locatario

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