La presentazione della domanda ex art. 36-bis TUE (sanatoria semplificata Salva Casa) determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione degli atti precedenti riguardanti gli stessi manufatti, e l’obbligatorietà per il comune di istituire un procedimento del tutto nuovo e autonomo.
- Sanatoria / tolleranze per difformità edilizie minori
Si interviene su “piccole difformità”: ad esempio tramezzi spostati, finestre posizionate diversamente, opere non strutturali. Le tolleranze costruttive (cioè quanto puoi discostarti dal titolo edilizio originale) sono ampliate:
≤ 60 m² → tolleranza 6%
61-100 m² → 5%
101-300 m² → 4%
301-500 m² → 3%
> 500 m² → 2%
Vengono aumentate le “tolleranze esecutive” per lavori realizzati entro il 24 maggio 2024.
- Edilizia libera e integrazione normativa
Alcune opere diventano “edilizia libera” (quindi più semplici da realizzare): ad esempio vetrate panoramiche amovibili (VePA) anche per porticati, tende/pergole addossate o annesse purché non chiudano spazi stabilmente. Semplificazione delle procedure: viene superato (almeno per gli abusi minori) il requisito della “doppia conformità” (ovvero che l’intervento fosse conforme sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda).
- Stato legittimo, cambio di destinazione d’uso, semplificazioni
Il concetto di “stato legittimo” dell’immobile viene ridefinito: ad esempio possono essere utilizzati titoli edilizi precedenti in modo semplificato. Il cambiamento di destinazione d’uso di unità singole è semplificato (meno opere, più flessibilità) in certi casi.
- Entrata in vigore e conversione in legge
Il decreto è diventato legge con la conversione della fiducia in parlamento. È entrato in vigore (o sarà operativo) da 29 luglio 2024 per alcuni articoli. Quali aspetti è bene considerare (e dove può avere impatto su di te) Anche se è presentato come non un condono “di massa”, alcune opposizioni lo criticano come tale, per la facilità di sanare irregolarità edilizie. Non tutte le difformità sono sanabili: vanno valutate la natura (“lievi” difformità), la dimensione dell’intervento, la destinazione d’uso, le normative locali (urbanistiche, paesaggistiche).
Se possiedi un immobile che ha difformità, è importante verificare se:
l’intervento è entro la soglia della tolleranza prevista;
le opere non riguardano strutture portanti o zone vincolate in modo rigoroso;
la domanda di sanatoria è compatibile con la normativa locale vigente.
Se stai pensando di vendere , o se hai un immobile in condominio, o lo vuoi destinare a locazione turistica: questo decreto può avere impatti potenzialmente utili, perché regolarizza più facilmente alcune posizioni, ma anche rischi se la documentazione non è a posto. Se l’immobile è in zona sottoposta a vincolo paesaggistico / storico / ambientale, le norme locali/regionali possono prevedere restrizioni che questo decreto non “annulla”. I costi per sanare sono ridotti rispetto al passato per alcune sanzioni: ad esempio per la SCIA in sanatoria la sanzione massima è stata ridotta. A te che hai …” (Ecco perché potrebbe essere rilevante per te) Immagina che tu abbia (se vuoi, possiamo inserirlo espressamente): un appartamento in condominio, di superficie intorno ai 80-100 m², con qualche modifica interna fatta tempo fa (spostamento di tramezzo, apertura di nuova finestra), oppure un sottotetto non completamente sanato. Con la nuova soglia di tolleranza al 5% per 60-100 m², potresti essere in grado di sanare quella modifica interna senza dover tornare al permesso originale. Se hai installato vetrate amovibili o tende/pergola su balcone o porticato, potresti rientrare tra gli interventi di edilizia libera, quindi con procedura più semplice. Se vuoi cambiare destinazione d’uso (es: da ufficio a abitazione) o regolarizzare il sottotetto, potresti sfruttare le semplificazioni. Se vuoi vendere o affittare, avere una situazione “regolare” aiuta a evitare blocchi o contestazioni da parte dell’acquirente/locatario
